11° capitolo
Amministrazione di sostegno
Ad una persona affetta da demenza dovrebbe essere affiancato, a tutela del suo interesse, un amministratore di sostegno. In tal modo si può evitare che alla stessa venga arrecato un danno, in quanto determinati atti legali sono inefficaci se conclusi senza un amministratore di sostegno.
Ricordati che...
... perché venga aperta l'amministrazione di sostegno, bisogna presentare apposita istanza al giudice tutelare competente per territorio;
... il giudice tutelare controlla che l'amministratore di sostegno eserciti le sue funzioni coscienziosamente, oltre che nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni impartite, in modo da escludere qualsiasi possibilità di abuso;
... si deve consegnare a tempo debito una dichiarazione come amministratore di sostegno, qualora se ne presenti la necessità;
... determinati negozi giuridici stipulati senza amministratore di sostegno possono essere dichiarati giudizialmente nulli sollevando un'azione legale entro 5 anni dalla stipula.
... il giudice tutelare controlla che l'amministratore di sostegno eserciti le sue funzioni coscienziosamente, oltre che nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni impartite, in modo da escludere qualsiasi possibilità di abuso;
... si deve consegnare a tempo debito una dichiarazione come amministratore di sostegno, qualora se ne presenti la necessità;
... determinati negozi giuridici stipulati senza amministratore di sostegno possono essere dichiarati giudizialmente nulli sollevando un'azione legale entro 5 anni dalla stipula.
L’amministratore di sostegno viene nominato su istanza del giudice tutelare competente per territorio. Preferibilmente viene nominato amministratore di sostegno una persona facente parte del nucleo familiare del beneficiario.
L’apertura dell’amministrazione di sostegno viene annotata anche in diversi registri (come per es. nel registro delle nascite e al catasto), in modo tale che chiunque possa averne notizia.
É il giudice a decidere se sussistano i requisiti per l’apertura del procedimento, eventualmente anche previa richiesta di una perizia specialistica.
L’amministratore di sostegno riceve dal tribunale le disposizioni cui attenersi. Così ad es. il giudice tutelare stabilisce la somma di denaro mensile di cui il beneficiario può disporre liberamente e determina a partire da quando l’amministratore può effettuare prelievi in banca. Può altresì ordinare che l’amministratore di sostegno provveda ad organizzare l’assistenza del beneficiario.
Per alcuni negozi giuridici, come per es. la vendita di beni, l’acquisizione di un’eredità ecc., il giudice tutelare deve prima conferire apposita autorizzazione.
Qualora i negozi giuridici vengano stipulati contravvenendo alle disposizioni del giudice o senza l’autorizzazione del medesimo, possono - anche su richiesta degli eredi del beneficiario - essere dichiarati nulli. La relativa azione legale cade in prescrizione entro 5 anni dalla stipula del negozio illegale.
All’amministratore di sostegno spettano determinati compiti tra cui, oltre allo scrupoloso esercizio del proprio ufficio, anche la compilazione di un rendiconto annuale da depositarsi presso la cancelleria del giudice tutelare, il quale in seguito controllerà se siano state rispettate le diposizioni impartite e le norme di legge, e se il patrimonio del beneficiario sia stato correttamente amministrato.
L’amministratore di sostegno in linea di principio esercita la propria funzione a titolo gratuito. Il giudice però può disporre un rimborso spese.
L’amministrazione di sostegno cessa con la morte del beneficiario o a seguito di una decisione del giudice, ove non dovessero più sussistere le cause per cui è stata disposta. Inoltre l’amministratore di sostegno può essere sostituito dal giudice in qualunque momento.
L’apertura dell’amministrazione di sostegno viene annotata anche in diversi registri (come per es. nel registro delle nascite e al catasto), in modo tale che chiunque possa averne notizia.
É il giudice a decidere se sussistano i requisiti per l’apertura del procedimento, eventualmente anche previa richiesta di una perizia specialistica.
L’amministratore di sostegno riceve dal tribunale le disposizioni cui attenersi. Così ad es. il giudice tutelare stabilisce la somma di denaro mensile di cui il beneficiario può disporre liberamente e determina a partire da quando l’amministratore può effettuare prelievi in banca. Può altresì ordinare che l’amministratore di sostegno provveda ad organizzare l’assistenza del beneficiario.
Per alcuni negozi giuridici, come per es. la vendita di beni, l’acquisizione di un’eredità ecc., il giudice tutelare deve prima conferire apposita autorizzazione.
Qualora i negozi giuridici vengano stipulati contravvenendo alle disposizioni del giudice o senza l’autorizzazione del medesimo, possono - anche su richiesta degli eredi del beneficiario - essere dichiarati nulli. La relativa azione legale cade in prescrizione entro 5 anni dalla stipula del negozio illegale.
All’amministratore di sostegno spettano determinati compiti tra cui, oltre allo scrupoloso esercizio del proprio ufficio, anche la compilazione di un rendiconto annuale da depositarsi presso la cancelleria del giudice tutelare, il quale in seguito controllerà se siano state rispettate le diposizioni impartite e le norme di legge, e se il patrimonio del beneficiario sia stato correttamente amministrato.
L’amministratore di sostegno in linea di principio esercita la propria funzione a titolo gratuito. Il giudice però può disporre un rimborso spese.
L’amministrazione di sostegno cessa con la morte del beneficiario o a seguito di una decisione del giudice, ove non dovessero più sussistere le cause per cui è stata disposta. Inoltre l’amministratore di sostegno può essere sostituito dal giudice in qualunque momento.